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Diritto Tributario
La cartella di pagamento o cartella esattoriale è uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione fa richiesta di pagamento, al contribuente, delle somme iscritte a ruolo. Essa costituisce, altresì, lo strumento volto all’attivazione del procedimento di riscossione forzata in caso di mancato pagamento delle somme.
Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute alla pubblica amministrazione per mancato/tradivo/insufficiente versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES) e/o delle imposte indirette (IVA, imposte di successione e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative), e/o di altre imposte, quali, IRAP, tassa sulle concessioni regionali, TOSAP, IPT, ICI, TARSU, TOSAP, COSAP, TUFL, come risultante a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria.
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.
Il ruolo viene trasmesso dalla pubblica amministrazione creditrice all’Ufficio per la riscossione (Equitalia Polis spa) il quale, attraverso i propri agenti, provvede alle successive procedure:
• predisposizione e notifica della cartella di pagamento, contenente l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica con l’avvertimento che, in mancanza del pagamento, si procederà all’esecuzione forzata;
• riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
• avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato dal D.M. 28/06/1999 che ne stabilisce anche il contenuto minimo. Essa deve contenere, a pena di nullità, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte, le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione
della cartella.
Se il debitore non paga entro 60 dalla notificazione della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati (come, ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Dinanzi ad un’indebita pretesa da parte della pubblica amministrazione, il legislatore ha ideato diversi strumenti volti alla difesa dei diritti del contribuente e tra questi: il ricorso alla giustizia tributaria.
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