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Diritto Tributario
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, eccetera), può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
ATTENZIONE a non far decorrere inutilmente i 60 giorni dalla notifica dell’atto se si intende contestare la pretesa illegittima o infondata della pubblica amministrazione. Le azioni a tutela del contribuente vanno proposte nei 60 giorni dalla notifica dell’atto che si intende contestare.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
• in primo grado, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
• in appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali.
Contro le sentenze della Commissione Tributaria Regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
• tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio;
• le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Sospensione dell’atto impugnato
La proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.
Tuttavia, è possibile chiedere alla Commissione Tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora si ritenga che dall’atto possa derivare un danno grave e irreparabile.
Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Se la sospensione riguarda un atto di recupero di aiuti di Stato, gli effetti cessano dopo sessanta giorni, salvo conferma da parte della Commissione, su istanza di parte, per altri sessanta giorni.
Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione Tributaria Regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.
Accanto alla giustizia tributaria esistono altre soluzioni volte a dirimere le controversie con le amministrazioni finanziarie, tra queste:
L’Autotutela - per far rilevare un errore dell’Amministrazione e ottenerne la correzione attraverso l’annullamento totale o parziale di un atto illegittimo o infondato.
ATTENZIONE: Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.
L’Acquiescenza - per definire un atto e pagare sanzioni ridotte. L’acquiescenza riduce ad ¼ le sanzioni irrogate dall’Ufficio, abbatte fino alla metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie.
L’Adesione all’invito al “contraddittorio” e ai “processi verbali di constatazione” - per definire la propria posizione fiscale ancor prima di ricevere un accertamento e usufruire di un notevole risparmio sulle sanzioni.
L’Accertamento con adesione - per concordare le imposte dovute e ottenere la riduzione delle sanzioni.
La Conciliazione giudiziale - per porre fine a un contenzioso aperto e avere uno sconto sulle sanzioni.
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