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Diritto Tributario
Imposte sulle successioni
L’imposta sulle successioni è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte.
Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:
• beni immobili e diritti reali immobiliari;
• azioni e quote di partecipazione al capitale di società;
• obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
• aziende;
• crediti e denaro;
• beni mobili (ad esempio gioielli, mobili, ecc.);
• navi e aeromobili;
• rendite e pensioni.
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L’imposta di successione è determinata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:
• 4 %, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente un 1.000.000 di euro per ciascun erede;
• 6 %, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
• 6 %, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
• 8 %, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
ATTENZIONE: Ai soli fini dell’applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all’erede o al legatario si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede o legatario.
Inoltre è prevista un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge.
In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.
Le Imposte Ipotecaria e Catastale e l’Agevolazione “prima casa”
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro.
Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).
L’agevolazione spetta se il beneficiario (o, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione “prima casa”.
La Dichiarazione di Successione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali. Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
• gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
• gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
• gli amministratori dell’eredità;
• i curatori delle eredità giacenti;
• gli esecutori testamentari;
• i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’ ICI (imposta comunale sugli immobili). Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
Quadro riassuntivo dell'Imposta sulle Successioni
Imposte sulle Donazioni
Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti ad imposizione.
Il sistema attuale prevede che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
• 4 %, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
• 6 %, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
• 6 %, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
• 8 %, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
ATTENZIONE: Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all’imposta se i beneficiari proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell’atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile;
• l’imposta catastale, nella misura dell’1 per cento del valore dell’immobile.
In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.
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