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Diritto di Famiglia
L’avvocato Anna Russo presta la propria attività in tutela dei minori nei procedimenti di:
- Decadenza della potestà genitoriale ex art. 330 c.c.
- Limitazioni della potestà genitoriale ex art. 333 c.c.
- Reintegrazione nella potestà genitoriale ex art. 332 c.c.
- Regolamento della potestà dei genitori naturali ex art. 317 bis c.c.
Il Tribunale competente all’emanazione di provvedimenti volti a tutela dei minori è il Tribunale per i Minorenni: un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici togati e da giudici onorari. Sono i giudici onorari a rendere l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro. La funzione dei Giudici Onorari è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai saperi extragiuridici (in particolare all’area psicosociale).
I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta di uno dei genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico ministero.
In caso di segnalazione di abbandono o in caso di grave urgenza il tribunale può iniziare il procedimento anche d'ufficio e prendere provvedimenti provvisori. La legge non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che pervengono al Tribunale vengono trasmesse tutte (eccettuati i casi di grave urgenza) al Pubblico ministero perché valuti se promuovere o meno il relativo procedimento.
Potestà genitoriale
I genitori devono assicurare ai propri figli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazione affettive di cui hanno bisogno. La patria potestà sui figli sino alla maggiore età è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Tanto, ovviamente, non vuol dire che ogni atto di esercizio dei loro poteri deve essere compiuto congiuntamente, ma che essi devono concordare le linee generali di indirizzo sulla base delle quali ciascuno dovrà e potrà operare anche separatamente.
Tale potere è attribuito ai genitori non già nel loro interesse personale o in quello della famiglia quale collettività bensì nell'interesse esclusivo degli stessi figli. Essa è dunque un potere per i figli e non un potere sui figli.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore di 14 anni, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
L’intervento al giudice in caso di contrasto è, pertanto, uno strumento improntato ad un principio di minima invasività nella sfera dell'autonomia familiare, tant'è che, in primo luogo, l'intervento del giudice è escluso tutte le volte che non si tratti di contrasti “su questioni di particolare importanza” e, in secondo luogo, non è previsto in capo al giudice un potere sostitutivo rispetto a quello dei genitori, ma solo un potere di tipo mediativo.
L'esercizio della potestà può essere attribuito ad uno solo dei genitori, permanendo, al contempo, la titolarità della potestà ad entrambi se:
a) l'altro genitore sia lontano (lontananza continuativa, non meramente momentanea), incapace (in senso giuridico) o con altro impedimento che rende impossibile l'esercizio della potestà;
b) a seguito di separazione o divorzio, il figlio sia stato affidato ad uno solo dei genitori: il genitore affidatario, salvo diversa disposizione del giudice, avrà allora l'esercizio esclusivo della potestà. (art. 317 co.2 e 155 co. 3 c.c.);
c) vi è stato riconoscimento di figlio naturale da entrambi i genitori ma questi non convivono: l'esercizio della potestà è attribuito dal genitore con il quale il figlio convive. Se questi non convive con alcuno di essi, l'esercizio della potestà è attribuito al primo che ha fatto il riconoscimento. Tuttavia il Tribunale per i minorenni nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente (art. 317 bis c.c.).
L’ambito di intervento dell’autorità giudiziaria con poteri di sindacato sulla condotta dei genitori è disciplinato dagli art. 330 c.c. (decadenza dalla potestà genitoriale) e 333 c.c. (limitazioni della potestà genitoriale). Il grado di incisività dell'intervento del giudice è dato dalla gravità del pregiudizio arrecato al figlio: quando questo sia grave potrà essere comminata al genitore la decadenza dalla potestà ex art. 330 c.c., altrimenti il giudice potrà adottare i provvedimenti meglio convenienti ex art. 333 c.c., in entrambi i casi potrà disporre l'allontanamento del figlio dall'abitazione familiare.
Le due norme in esame non precisano quando il pregiudizio debba definirsi più o meno grave, tuttavia il pregiudizio è da ritenersi grave solo quando è sintomatico di una radicale idoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo: in questi casi l'unico possibile intervento è quello di sottrarre al genitore qualsiasi potere decisionale onde impedirgli di nuocere al figlio.
Ogni qual volta, quindi, la genitorialità è del tutto compromessa ed irrecuperabile deve rispondersi con la decadenza dalla potestà ex art. 330 c.c..
Invece, tutte le volte in cui le carenze o gli errori del genitore, pur significativi, non sono tali da compromettere in toto l'esercizio della genitorialità, quest’ultima può essere limitata, con l'adozione ex art. 333 c.c. di prescrizioni e limitazioni che valgano a guidare e sostenere il genitore nell'esercizio dei suoi compiti.
L'ordinamento non indica una precisa tipologia di interventi che il giudice può assumere, lasciando alla sua discrezionalità, ed alla peculiarità del caso sottoposto al suo esame, il compito di delineare l'intervento più opportuno.
Gli interventi possono essere numerosissimi e sono correlati principalmente all’efficienza dei servizi sociali del territorio, i quali rappresentano il braccio esecutivo dell'ordinamento giudiziario. Oltre alle pure e semplici prescrizioni di fare o non fare è infatti possibile attivare varie forme di intervento di sostegno da parte dei servizi sociali che vanno dalle periodiche visite domiciliari, all'impostazione di veri e propri programmi di terapia familiare, sino all'avvio di operatori domiciliari che, agendo direttamente all'interno delle dinamiche domestiche, le controllino e sostengano i vari protagonisti; è, altresì, possibile giungere al parziale, e necessariamente temporaneo, allontanamento del minore.
In ogni caso, l’intervento dell’autorità giudiziaria e degli operatori sociali è un intervento di sostegno, idoneo a rimuovere la situazione di pregiudizio per il minore. Qualora, infatti, i genitori seguono tutte le indicazioni loro fornite e ottemperino alle prescrizioni, i giudici non possono limitarne la potestà, giacché l’intervento di tutela del minore posto in essere dal Tribunale deve comunque sempre rispondere ai principi generali della gradualità e proporzione.